Per la mamma
Alcuni contratti economici collettivi presentano spesso condizioni più favorevoli alla lavoratrice rispetto alle normative vigenti.
Fate quindi attenzione……
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Congedo obbligatorio di maternità
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Flessibilità del congedo
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Permesso per l´allattamento
Congedo obbligatorio di maternità.
Il divieto di prestare attività lavorativa è relativo ai due mesi precedenti il parto ed ai tre mesi seguenti. Quindi l´astensione dal lavoro copre un periodo complessivo di 5 mesi, che potranno essere suddivisi in:
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2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto oppure
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1 mese prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo il parto
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In caso di gravi complicanze nella gestazione o di lavorazioni pericolose e insalubri, la dipendente può essere spostata ad altre mansioni o esentata dal lavoro per uno o più periodi o per tutta la gestazione.
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Lavorazioni pericolose o insalubri la dipendente madre deve essere spostata ad altre mansioni o, se verificata l´impossibilità, interdetta dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto.
In caso di parto prematuro, l´astensione non goduta prima del parto può essere prorogata dopo il parto dei giorni di anticipo, per un massimo di 2 mesi, previa la presentazione di una istanza e del certificato di nascita.
Per le lavoratrici dipendenti la retribuzione prevista è pari all´80% dello stipendio, salvo per i dipendenti pubblici e per alcuni contratti collettivi del settore privato, in cui è il 100%.
I contributi previdenziali, l´anzianità e pensione, come anche la maturazione delle ferie e della mensilità aggiuntiva (13a mensilità) non variano.
Alle lavoratrici autonome è esteso il diritto al congedo parentale.
La durata del congedo è di:
Ne hanno diritto:
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le lavoratrici autonome
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le coltivatrici dirette, mezzadre e colone,
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le artigiane,
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le esercenti attività commerciali
Il trattamento economico è pari al 80% dei 5/12 della retribuzione convenzionale della categoria di appartenenza, pari a:
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Euro 31 per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre;
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Euro 31,52 per le artigiane;
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Euro 27,63 per le commercianti.
Le lavoratrici autonome hanno diritto al trattamento economico solo in caso di effettiva interruzione dell´attività, da comprovarsi mediante dichiarazione di responsabilità dell´interessata. La domanda va presentata all´INPS Entro un anno dalla nascita del bambino.
Per le libere professioniste è corrisposta una indennità pari all´80% dei 5/12 del reddito percepito nel secondo anno precedente al parto.
La domanda deve essere presentata dal 6° mese di gravidanza ed entro il 180° giorno dal parto.
La lavoratrice madre non può essere licenziata dall´inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino, tranne che in caso di:
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colpa grave da parte della lavoratrice,
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di cessazione dell´attività dell´azienda,
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di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine,
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di esito negativo della prova.
In caso di dimissioni "volontarie", durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, la richiesta deve essere convalidata dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio: la risoluzione del rapporto di lavoro è condizionata a tale convalida.
Flessibilità del congedo
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La lavoratrice quindi decide come preferisce articolare il periodo: o 2 mesi prima e 3 dopo o 1 mese prima e 4 dopo.
La scelta della lavoratrice è un suo diritto, condizionato solo dal suo stato di salute.
Occorrono, quindi, due certificati:
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quello del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato
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quello del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, se previsto dalla disciplina vigente un obbligo di sorveglianza sanitaria
Questi certificati devono attestare che la scelta della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute sua e del nascituro.
Per i lavori pericolosi, faticosi e insalubri, prescindendo dalle condizioni di salute della madre, questa flessibilità del congedo di maternità è comunque vietata.
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Lavoratrici a part-time verticale: le assenze dal servizio vanno riproporzionate, la normativa in vigore riconosce per intero il periodo di congedo di maternità ed il relativo trattamento economico.
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Lavoratrici in part-time orizzontale: la lavoratrice a tempo parziale ha gli stessi diritti di una lavoratrice a tempo pieno, per quanto riguarda la durata del congedo di maternità; il relativo trattamento economico è riproporzionato in relazione alla attività lavorativa prestata.
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Lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili: le lavoratrici hanno diritto al congedo di maternità ed alle stesse è corrisposto dall´INPS una indennità pari all´80% dell´assegno mensile.
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Lavoratrici con contratto a progetto ex D.L. gs n.276/03: non sussiste l´obbligo di astenersi dal lavoro, ma, a favore delle stesse, è stata prevista l´erogazione di una indennità per cinque mesi, pari all´80% del reddito professionale.
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(In caso di gravidanza le lavoratrici con contratto a progetto, hanno la possibilità di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni; il contratto è prorogato di diritto per il periodo corrispondente)
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Libere professioniste: se iscritte ad una cassa di previdenza, è corrisposta una indennità per cinque mesi, pari all´80% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali, come reddito da lavoro autonomo.
Permesso per l´allattamento
La mamma che allatta ha diritto a due permessi di un´ora ciascuno (2 ore al giorno), che possono essere cumulati.
Tale permesso si riduce ad uno (1 sola ora) qualora l´orario di lavoro sia inferiore alle 6 ore giornaliere.
In caso di parto gemellare le ore di permesso vengono raddoppiate.
Le ore di permesso sono retribuite normalmente ma non rientrano nel computo del monte ferie e 13° mensilità. |