Il Congedo Parentale
Il congedo parentale offre la possibilità ai genitori di astenersi facoltativamente dal lavoro.
Esso spetta per ogni bambino a ciascun genitore.
Le modalità sono:
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un periodo massimo di 6 mesi, continuativi o frazionati, dei 10 mesi spettanti ad entrambi i genitori
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10 mesi nell´arco dei primi otto anni di vita del bambino/a in caso di genitore unico, per morte o abbandono o non riconoscimento della paternità o per affidamento
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un totale di 6 mesi qualora l´altro genitore non sia un genitore lavoratore.
Qualora il padre usufruisca di un congedo parentale continuativo di 3 mesi, il suo periodo massimo passa a 7 mesi, per un totale di 11 mesi per entrambi i genitori.
La richiesta di congedo deve essere effettuata almeno 15 giorni prima, salvo casi di comprovate e particolari situazioni in cui sono sufficienti 48 ore.
Retribuzione
- sino al compimento del terzo anno e per massimo 6 mesi, la retribuzione è pari al 30%; per i dipendenti pubblici è prevista la copertura retributiva dei primi 30 giorni nel corso del primo anno di vita della figlia/o; o se il contratto fa rinvio alla disciplina legislativa, il limite si sposta ai primi 3 anni; se entrambi i genitori siano dipendenti pubblici "il numero massimo dei giorni retribuiti per intero non può essere superiore a 30"
- per i periodi eccedenti i 6 mesi: nessuna retribuzione salvo che il reddito non sia inferiore a 2,5 volte il minimo INPS, nel qual caso si ha diritto al 30% della retribuzione per l´intero periodo di congedo fino agli 8 anni di vita.
- Oltre il terzo anno del bambino nessuna retribuzione
Contribuzione
- sino al compimento del terzo anno e per massimo 6 mesi la contribuzione figurativa è per intero;
- per i periodi eccedenti i 6 mesi: viene effettuata una contribuzione figurativa presunta pari al massimo al doppio dell´assegno sociale, con facoltà di riscatto.
- Oltre il terzo anno del bambino: viene effettuata una contribuzione figurativa presunta pari al massimo al doppio dell´assegno sociale, con facoltà di riscatto.
Per la copertura delle spese è possibile chiedere l´anticipazione del T.F.R.
I congedi parentali sono un diritto di tutte le lavoratrici subordinate, Sono escluse solo le lavoratrici a domicilio e le lavoratrici domestiche.
Qualora il padre sia l´unico genitore in grado di accudire il figlio/a per abbandono della madre, affidamento esclusivo al padre, morte della madre, o grave infermità della stessa, ha diritto ad usufruire a 10 mesi di congedo.
È nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale da parte della lavoratrice.
Congedo per malattia del figlio
Riguarda la possibilità di assistere il figlio/a malato e spetta a ciascun genitore (alternativamente all´altro) e per ogni figlio, con la sola certificazione del pediatra o di uno specialista. Non è possibile effettuare controlli (visita fiscale) da parte del datore di lavoro.
Periodi:
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Sino ai tre anni del bambino non vi sono limiti,
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oltre i tre anni e sino al compimento dell´ottavo anno, spettano 5 giorni per ciascun anno di età, per ciascun genitore e comunque in alternativa all´altro genitore.
Retribuzione : Nessuna
Contribuzione : Figurativa per i primi tre anni del bambino; oltre viene effettuata una contribuzione figurativa presunta pari al massimo al doppio dell´assegno sociale, con facoltà di riscatto.
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